Convenzione

Art. 30

Riserve

In vigore dal 29 apr 1995
Riserve 1. Ogni Stato può al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni della presente Convenzione: (a) quando le operazioni di soccorso si svolgono in acque interne e tutti i mezzi navali implicati sono battelli di navigazione interna; (b) quando le operazioni di soccorso avvengono in acque interne e nessuna nave vi è implicata; (c) quando tutte le parti interessate hanno la nazionalità di quello Stato; (d) qualora si tratti di un bene marittimo culturale di interesse preistorico, archeologico, o storico, situato in fondo al mare. 2. Le riserve effettuate all'atto della firma devono essere confermate al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. 3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione può ritirarla in qualsiasi momento con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica è ricevuta. Qualora sia indicato nella notifica che il ritiro di una riserva avverrà ad una data specificata in detta notifica, essendo questa data successiva a quella in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica, il ritiro ha effetto a tale data successiva.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-30

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