Convenzione
Art. 32
Revisione ed emendamento
In vigore dal 29 apr 1995
Revisione ed emendamento
1. Una conferenza può essere convocata dall'Organizzazione in vista di rivedere o emendare la presente Convenzione.
2. Il Segretario generale convocherà una conferenza degli Stati parti alla presente Convenzione al fine di rivedere o emendare la Convenzione, su richiesta di otto Stati Parti o di un quarto degli Stati Parti, qualora quest'ultimo numero sia superiore.
3. Ogni consenso ad essere parte alla presente Convenzione, espresso dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, sarà considerato come applicantesi alla Convenzione così come emendata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-32