Convenzione
Art. 33
Depositario
In vigore dal 29 apr 1995
Depositario
1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito nonché tutti i membri dell'Organizzazione:
i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della loro data;
ii) della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
iv) di ogni emendamento adottato in conformità con l';
v) del ricevimento di ogni riserva, dichiarazione o notifica effettuata in virtù della presente Convenzione;
b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
3. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, una copia certificata conforme sarà trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-33