Convenzione
Art. 34
Lingue
In vigore dal 29 apr 1995
Lingue
La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A LONDRA il ventotto aprile millenovecentottantanove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-34