Art. 34 · Lingue
Convenzione

Art. 34

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Lingue

In vigore dal 29 apr 1995
Lingue La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA il ventotto aprile millenovecentottantanove.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-34