Convenzione

Art. 26

Carichi umanitari

In vigore dal 29 apr 1995
Carichi umanitari Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere invocata in vista di confiscare, fermare o detenere carichi umanitari donati da uno Stato, se questo Stato ha accettato di remunerare i servizi di soccorso resi in relazione a tali carichi umanitari.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-26

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