Convenzione

Art. 25

Carichi di proprietà di uno Stato

In vigore dal 29 apr 1995
Carichi di proprietà di uno Stato A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere invocata per confiscare, fermare o detenere con qualsiasi provvedimento giudiziario carichi non commerciali appartenenti ad uno Stato ed aventi diritto in occasione delle operazioni di soccorso, all'immunità sovrana in base a principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, nè per intentare un procedimento in rem contro tali carichi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo