Convenzione
Art. 25
Carichi di proprietà di uno Stato
In vigore dal 29 apr 1995
Carichi di proprietà di uno Stato
A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere invocata per confiscare, fermare o detenere con qualsiasi provvedimento giudiziario carichi non commerciali appartenenti ad uno Stato ed aventi diritto in occasione delle operazioni di soccorso, all'immunità sovrana in base a principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, nè per intentare un procedimento in rem contro tali carichi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-25