Convenzione

Art. 20

Privilegio marittimo

In vigore dal 29 apr 1995
Privilegio marittimo 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale. 2. Il soccorritore non può far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli è stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-20

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