Convenzione
Art. 20
Privilegio marittimo
In vigore dal 29 apr 1995
Privilegio marittimo
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale.
2. Il soccorritore non può far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli è stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-20