Convenzione
Art. 15
Spartizione tra i soccorritori
In vigore dal 29 apr 1995
Spartizione tra i soccorritori
1. La spartizione di una ricompensa in base all' tra i soccorritori sarà effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo.
2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sarà determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non è stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sarà determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-15