Convenzione
Art. 14
Compenso speciale
In vigore dal 29 apr 1995
Compenso speciale
1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave che di per sè o per via del suo carico minacciava di causare danni all'ambiente, e non è riuscito ad ottenere, ai sensi dell' una remunerazione almeno equivalente al compenso speciale calcolato in conformità al presente articolo, egli ha diritto di ottenere dal proprietario di quella nave, un compenso speciale equivalente alle sue spese come qui defi- nite.
2. Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, il soccorritore ha prevenuto o limitato i danni all'ambiente nelle operazioni di salvataggio, il compenso speciale dovuto dal proprietario al soccorritore in base al paragrafo 1 può essere aumentato fino ad un massimo del 30% delle spese incorse dal soccorritore. Tuttavia, qualora lo ritenga equo e giusto, ed in considerazione dei criteri pertinenti enunciati al paragrafo 1 dell', il Tribunale potrà ulteriormente aumentare tale compenso speciale, ma l'aumento totale non dovrà in ogni caso ammontare a più del 100% delle spese incorse dal soccorritore.
3. Le spese del soccorritore includono, ai fini dei paragrafi 1 e 2, le somme anticipate ragionevolmente sborsate dal soccorritore nelle operazioni di soccorso nonché una equa cifra per il materiale ed il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nelle operazioni di soccorso, in base ai criteri enunciati ai capoversi h), i) e j) del paragrafo 1 dell'.
4. Il compenso speciale totale di cui al presente articolo sarà pagato solo nel caso e nella misura in cui esso sia superiore ad ogni remunerazione che il soccorritore abbia possibilità di ottenere in base all'.
5. Se il soccorritore è stato negligente ed abbia di conseguenza mancato di prevenire o ridurre i danni all'ambiente, egli potrà essere privato di tutto il compenso speciale dovuto in base al presente articolo o di parte di esso.
6. Nulla nel presente articolo pregiudica qualsiasi diritto di ricorso del proprietario della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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