Convenzione

Art. 11

Cooperazione

In vigore dal 29 apr 1995
Cooperazione Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prenderà in considerazione la necessità di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorità pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonché prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo