Convenzione
Art. 7
Annullamento e modifica dei contratti
In vigore dal 29 apr 1995
Annullamento e modifica dei contratti
Un contratto, o qualsiasi sua condizione, può essere annullato o modificato se:
a) il contratto è stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque;
oppure se
b) il pagamento convenuto in base al contratto è eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-7