Convenzione
Art. 3
Piattaforme ed Unità di trivellazione
In vigore dal 29 apr 1995
Piattaforme ed Unità di trivellazione
La presente Convenzione non si applica alle piattaforme fisse o galleggianti nè alle unità mobili di trivellazione off shore quando queste piattaforme o unità sono adibite, là dove sono localizzate, alla esplorazione, allo sfruttamento o alla produzione di risorse minerali del fondo marino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-3