Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 apr 1995
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989
GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE
RICONOSCENDO l'auspicabilità di stabilire per via convenzionale norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio,
NOTANDO che sviluppi sostanziali, in particolare una crescente preoccupazione per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato la necessità di procedere ad una revisione delle norme internazionali attualmente contenute nella Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all'assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 Settembre 1910,
CONSAPEVOLI dell'importante contributo che può essere fornito da operazioni di salvataggio efficienti e tempestive alla sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo, nonché alla protezione dell'ambiente,
CONVINTI della necessità di prevedere adeguati incentivi per le persone che intraprendono operazioni di salvataggio riguardo a navi e ad altri beni in pericolo,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo primo
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a) L'espressione "operazione di salvataggio" significa ogni atto o attività intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua,
b) L'espressione "nave" significa ogni bastimento di mare, nave o mezzo o ogni struttura atta alla navigazione,
c) L'espressione "bene" significa ogni bene che non è legato in maniera permanente ed internazionale al litorale e comprende il noleggio a rischio.
d) L'espressione "danno all'ambiente" significa un pregiudizio materiale importante per la saluta dell'uomo, per la fauna o la flora marine, o per le risorse marine nelle acque costiere o interne o nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fatti analoghi.
e) L'espressione "pagamento" significa ogni remunerazione, ricompensa o indennità dovuta ai sensi della presente convenzione.
f) L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione
marittima internazionale
g) L'espressione "Segretario generale" significa il Segretario generale dell'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-1-2