Convenzione

Art. 2

Applicazione della Convenzione

In vigore dal 29 apr 1995
Applicazione della Convenzione La presente Convenzione si applica ogni qualvolta siano intentati procedimenti giudiziari o arbitrali in uno Stato Parte, relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-2

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