Convenzione
Art. 10
Obbligo di prestare assistenza
In vigore dal 29 apr 1995
Obbligo di prestare assistenza
1. Ogni capitano è tenuto, nella misura in cui può farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare.
2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1.
3. Il proprietario della nave non è responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-10