Convenzione
Art. 17
Servizi resi in virtù di contratti esistenti
In vigore dal 29 apr 1995
Servizi resi in virtù di contratti esistenti
Nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-17