Convenzione
Art. 19
Divieto di effettuare operazioni di soccorso
In vigore dal 29 apr 1995
Divieto di effettuare operazioni di soccorso
I servizi resi malgrado il divieto espresso e ragionevole del proprietario o del capitano della nave o del proprietario di ogni altro bene in pericolo che non è e che non è stato a bordo della nave, non danno diritto ad un pagamento ai sensi della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-19