Convenzione
Art. 22
Pagamento provvisorio
In vigore dal 29 apr 1995
Pagamento provvisorio
1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, può, mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia, che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso.
2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all' è ridotta in proporzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-22