Convenzione
Art. 24
Interessi
In vigore dal 29 apr 1995
Interessi
Sarà determinato in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede il Tribunale adito della controversia, il diritto del soccorritore ad interessi su ogni pagamento dovuto in base alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-24