Convenzione

Art. 21

Obbligo di fornire una garanzia

In vigore dal 29 apr 1995
Obbligo di fornire una garanzia 1. A richiesta del soccorritore, la persona che è debitrice di un pagamento in base alla presente Convenzione, dovrà fornire un'adeguata garanzia a fronte del credito del soccorritore, interessi e spese comprese. 2. fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il proprietario della nave tratta in salvo farà ogni sforzo per ottenere dai proprietari del carico, prima del rilascio di quest'ultimo, una garanzia adeguata a fronte dei crediti che si sono formati contro di essi, interessi e spese comprese. 3. La nave e gli altri beni tratti in salvo non potranno, senza il consenso del soccorritore, essere rimossi dal primo porto o luogo in cui sono pervenuti al termine delle operazioni si soccorso sino a quando non sia stata costituita una garanzia sufficiente a fronte del credito del soccorritore, sulla nave o sui beni in oggetto.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-21

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