CONVENZIONE
Art. 21
Controllo delle condizioni di lavoro
In vigore dal 19 gen 1995
Controllo delle condizioni di lavoro
Ciascuna Parte Contraente controllerà o farà controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti così come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sarà effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.
Storico versioni
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