CONVENZIONE
Art. 17
Trasferimento dei risparmi
In vigore dal 19 gen 1995
Trasferimento dei risparmi
1. Ciascuna Parte Contraente permetterà, secondo le modalità fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.
Tale disposizione verrà applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potrà essere in nessun caso ostacolata o impedita.
2. Ciascuna Parte Contraente permetterà, nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.
Storico versioni
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