CONVENZIONE
Art. 19
Assistenza sociale e medica
In vigore dal 19 gen 1995
Assistenza sociale e medica
Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali e ciò in conformità agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-19