CONVENZIONE

Art. 19

Assistenza sociale e medica

In vigore dal 19 gen 1995
Assistenza sociale e medica Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali e ciò in conformità agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-19

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