CONVENZIONE

Art. 23

Imposte sul reddito da lavoro

In vigore dal 19 gen 1995
Imposte sul reddito da lavoro 1. In materia di reddito e senza pregiudicare le disposizioni riguardanti la doppia imposizione contenute negli accordi già conclusi o che potranno essere conclusi tra le Parti Contraenti, i lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte Contraente, a diritti, tasse, imposte o contributi, di qualunque genere, superiori o più gravosi di quelli che vengono imposti ai lavoratori nazionali che si trovano in situazione analoga. Essi beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni da tasse o imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni per oneri familiari. 2. Le Parti Contraenti stabiliranno fra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i provvedimenti da adottare per evitare la doppia imposizione sui guadagni dei lavoratori migranti.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-23

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