CONVENZIONE
Art. 25
Reimpiego
In vigore dal 19 gen 1995
Reimpiego
1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorità competente dello Stato d'accoglimento faciliterà il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato.
2. A tal fine, lo Stato ospite favorirà i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purchè manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-25