Art. 25 · Reimpiego
CONVENZIONE

Art. 25

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Reimpiego

In vigore dal 19 gen 1995
Reimpiego 1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorità competente dello Stato d'accoglimento faciliterà il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato. 2. A tal fine, lo Stato ospite favorirà i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purchè manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-25