CONVENZIONE
Art. 26
Ricorso alle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato d'accoglimento
In vigore dal 19 gen 1995
Ricorso alle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato d'accoglimento
1. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori nazionali in materia di procedimenti giudiziari. I lavoratori migranti avranno diritto, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, alla piena tutela legale e giudiziaria della loro persona e dei loro beni, dei loro diritti ed interessi; essi hanno in particolare lo stesso diritto dei lavoratori nazionali di ricorrere alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti secondo la legislazione dello Stato d'accoglimento, e di farsi assistere da una persona di loro scelta autorizzata dalle leggi di dello Stato, in particolare nelle controversie con il loro datore di lavoro, con i loro familiari e con i terzi. Le norme del diritto internazionale privato in vigore nello Stato d'accoglimento non vengono pregiudicate dal presente articolo.
2. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali ed in caso di procedura civile o penale, la possibilità di farsi assistere da un interprete se il lavoratore migrante non capisce o non parla la lingua usata nell'udienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-26