CONVENZIONE
Art. 31
Mantenimento dei diritti acquisiti
In vigore dal 19 gen 1995
Mantenimento dei diritti acquisiti
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato è Parte Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-31