CONVENZIONE
Art. 32
Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali
In vigore dal 19 gen 1995
Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno più favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtù della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonché delle misure adottate per la loro applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-32