CONVENZIONE

Art. 32

Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali

In vigore dal 19 gen 1995
Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno più favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtù della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonché delle misure adottate per la loro applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-32

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