CONVENZIONE
Art. 33
Applicazione della Convenzione
In vigore dal 19 gen 1995
Applicazione della Convenzione
1. Verrà istituito un Comitato a carattere consultivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte Contraente designerà un rappresentante per tale Comitato consultivo. Ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore con voto consultivo.
3. Il Comitato consultivo esaminerà ogni proposta che gli verrà sottoposta da una delle Parti Contraenti al fine di facilitare o di migliorare le condizioni di applicazione della Convenzione nonché ogni proposta di modifica della presente Convenzione.
4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo verranno adottati a maggioranza dei membri del Comitato: tuttavia le proposte di modifica della Convenzione verranno adottate all'unanimità dai membri del Comitato.
5. I pareri, le raccomandazioni e le proposte del Comitato consultivo sopramenzionate verranno inviate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che deciderà sul seguito da dar loro.
6. Il Comitato consultivo sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa e si riunirà, di regola, almeno una volta ogni due anni ed inoltre su iniziativa del Comitato dei Ministri o di almeno due Parti Contraenti; il Comitato si riunirà anche su richiesta di una Parte Contraente qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 3 dell'.
7. Il Comitato consultivo redigerà periodicamente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto contenente le informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio delle Parti e relative alle materie contemplate dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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