CONVENZIONE
Art. 38
Notifiche
In vigore dal 19 gen 1995
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio Generale notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a) le firme;
b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo ;
e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell';
f) le riserve formulate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell';
g) il ritiro delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
h) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell' e la data in cui la denuncia avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme ed ogni Stato firmatario.
Seguono firme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-38