CONVENZIONE
Art. 34
Firma - Ratifica - Entrata in vigore
In vigore dal 19 gen 1995
Firma - Ratifica - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, accetterà o approverà in seguito, il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-34