CONVENZIONE

Art. 36

Riserve

In vigore dal 19 gen 1995
Riserve 1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o più riserve che non potranno riguardare più di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli . 2. Ogni Stato potrà ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtù del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-36

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