CONVENZIONE
Art. 36
Riserve
In vigore dal 19 gen 1995
Riserve
1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o più riserve che non potranno riguardare più di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli .
2. Ogni Stato potrà ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtù del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-36