CONVENZIONE

Art. 22

Decesso

In vigore dal 19 gen 1995
Decesso Ciascuna Parte Contraente avrà cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-22

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