CONVENZIONE
Art. 15
Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante
In vigore dal 19 gen 1995
Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante
Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune accordo al fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore dei figli dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante per facilitare, tra l'altro, il loro ritorno nel Paese d'origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-15