CONVENZIONE
Art. 16
Condizioni di lavoro
In vigore dal 19 gen 1995
Condizioni di lavoro
1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini.
2. Non si può derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-16