CONVENZIONE

Art. 16

Condizioni di lavoro

In vigore dal 19 gen 1995
Condizioni di lavoro 1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini. 2. Non si può derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-16

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