Accordo
Art. 22
In vigore dal 8 dic 1994
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l', qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell', provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-22