Accordo
Art. 31
In vigore dal 8 dic 1994
Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica slovacca, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-31