Accordo
Art. 27
In vigore dal 8 dic 1994
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-27