Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 8 dic 1994
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-27