Accordo
Art. 26
In vigore dal 8 dic 1994
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, nè tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica slovacca, nè vengono aumentati quelli già applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, nè misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica slovacca, nè vengono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell', le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-26