Accordo

Art. 21

In vigore dal 8 dic 1994
1. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca applicate ai sensi del regolamento CEE n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'Accordo stesso. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati. 3. Le importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti agricoli originari della Comunità non sono soggette a restrizioni quantita- tive. 4. La Comunità e la Repubblica slovacca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Repubblica slovacca, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo