Accordo

Art. 19

In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO II AGRICOLTURA 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Repubblica slovacca. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.
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