Accordo
Art. 14
In vigore dal 8 dic 1994
1. La Comunità e la Repubblica slovacca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica slovacca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica slovacca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-14