Accordo

Art. 9

In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli .
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