Accordo
Art. 9
In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-9