Accordo
Art. 11
In vigore dal 8 dic 1994
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio.
6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-11