Accordo
Art. 8
In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Repubblica slovacca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le pro- gressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la Repubblica slovacca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-8