Accordo
Art. 7
In vigore dal 8 dic 1994
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica slovacca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo.
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-7