Accordo
Art. 18
In vigore dal 8 dic 1994
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-18